RIMBORSO CONTRIBUTI COLF
Il rapporto di lavoro domestico e il rimborso per i Contributi
Il rapporto di lavoro domestico, qualunque sia la durata della prestazione e qualunque sia la posizione del lavoratore, è assoggettato ad una disciplina specifica per il regime previdenziale e assistenziale e ad essi si applica un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro. Considerate le implicazioni giuridico/fiscali, per attivare un rapporto di lavoro domestico è necessario rivolgersi ad un consulente del lavoro (anche la FISM e le ACLI effettuano questo servizio).
Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione dell’opera del lavoratore per il funzionamento della vita familiare e pertanto deve essere stipulato direttamente dal sacerdote come persona fisica, non intestato alla parrocchia.
Il Sistema di Sostentamento del Clero provvede a rimborsare una parte dei contributi previdenziali versati all’INPS. Possono usufruire di tale contributo i sacerdoti regolarmente inseriti nel Sistema di Sostentamento del clero o in quello di Previdenza integrativa.
Per chiedere il rimborso è necessario inviare all’IDSC copia dei versamenti effettuati ogni trimestre, accompagnati da una descrizione secondo il FORMAT visibile a fondo pagina (INTERVENTO IN FAVORE DELL’ASSISTENZA DOMESTICA PER IL CLERO), o richiedendo lo stesso FORMAT all’Ufficio Sacerdoti dello stesso Istituto. Per i sacerdoti che fanno riferimento agli uffici di consulenza della FISM, si precisa che lo stesso ufficio provvede ad inviare la documentazione direttamente all’Istituto Diocesano. Il rimborso dei contributi INPS versati viene effettuato sulla base dei contributi dovuti per un massimo di 18 ore settimanali. Il rimborso viene generalmente riconosciuto dall’ICSC nel trimestre successivo unitamente all’integrazione spettante ed è assoggettato a tassazione IRPEF.
I contributi previdenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, costituiscono un onere deducibile dal reddito del sacerdote che li versa: la documentazione va dunque consegnata al CAF che predispone la dichiarazione annuale dei redditi.
È importante tenere presente che dal 01.07.2018 i datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione (e ogni anticipo di essa) per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore e ai collaboratori, qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato. Ci si deve avvalere di:
- bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (per delegato si intende: coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).
La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro[1].
[1] L’eventuale firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
All’Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero di Padova
INTERVENTO IN FAVORE DELL’ASSISTENZA DOMESTICA PER IL CLERO
Il sottoscritto ………………………………………. nato il ………………….
Matricola ICSC n. …………………….
A | Sacerdote secolare | B | Sacerdote RELIGIOSO |
CHIEDE di usufruire dell’intervento in favore dell’assistenza domestica per il clero.
ALLEGA fotocopia (fronte e retro) del bollettino di c/c postale con il quale ha provveduto a versare all’INPS i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari relativi al _____ trimestre ______
DICHIARA che i servizi domestici, in relazione ai quali ha versato i contributi documentati della fotocopia della ricevuta allegata, sono stati usufruiti oltre che dal sottoscritto da n. ______ altri sacerdoti.
COMUNICA il suo attuale indirizzo:
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Data _________________
Firma __________________________