RIMBORSO CONTRIBUTI COLF
Rimborso Contributi (COLF)
Questo tipo di collaborazione è un rapporto di lavoro domestico, qualunque sia la durata della prestazione (continua o discontinua), e qualunque sia la posizione del lavoratore (ad es. già dipendente presso altri datori, o già in pensione).
I lavoratori domestici sono assoggettati ad una disciplina speciale per il regime previdenziale e assistenziale, e ad essi si applica uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro .
E’ opportuno, visto l’aspetto giuridico/fiscale che ne consegue che per l’assunzione della collaboratrice l’interessato si rivolga ad un consulente del lavoro, oppure alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), o allo sportello delle ACLI che effettua questo servizio.
Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione dell’opera del lavoratore per il funzionamento della vita familiare e pertanto deve essere stipulato solo direttamente dal sacerdote come persona fisica.
Per aiutare i sacerdoti a sostenere l’onere economico, il Sistema di Sostentamento del Clero provvede a rimborsare una parte dei contributi previdenziali versati all’INPS. Possono usufruire di tale contributo i sacerdoti secolari inseriti nel sistema di sostentamento del clero o in quello di previdenza integrativa.
Per ottenere il rimborso di quanto previsto è necessario inviare all’IDSC la copia dei versamenti effettuati allegandoli al seguente modulo (scarica il modulo Richiesta Rimborso Contributi Colf).
Per i sacerdoti che si avvalgano della FISM, non è necessario inviare documentazione, perché la stessa provvede all’invio di copia dei versamenti direttamente all’Istituto diocesano.
In particolare, il rimborso dei contributi INPS versati:
- viene effettuato sulla base di un massimo di contributi dovuti per 18 ore settimanali;
- viene riconosciuto dall’ICSC di solito nel trimestre successivo unitamente all’integrazione spettante;
- è assoggettato a tassazione IRPEF e quando viene liquidato il trimestre, viene indicato nella comunicazione mensile
Si ricorda che i contributi previdenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, costituiscono un onere deducibile dal reddito del sacerdote che li paga (da segnalare al CAF che predispone la dichiarazione dei redditi).
Infatti i contributi possono essere dedotti indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte rimborsati attraverso il Sistema di Sostentamento del Clero.