TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE
Premessa
Il trattamento di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è regolato dalla legge 22 dicembre 1973, n° 903 che ha istituito un unico fondo di previdenza per il clero secolare e dalla successiva legge 23 dicembre 1999, art. 42.
Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo Clero:
- tutti i sacerdoti secolari italiani, a partire dalla data della loro ordinazione;
- tutti i sacerdoti secolari provenienti dall’estero a partire dalla data in cui entrano al servizio delle diocesi italiane.
Il Servizio pensioni, curato dall’IDSC in convenzione gratuita con le ACLI presso la Curia vescovile, è a disposizione degli interessati per quanto concerne il calcolo della situazione personale dei contributi versati e della data di decorrenza della pensione stessa.[1]
Modalità di versamento dei contributi
A decorrere dal 1 gennaio 1987, l’Istituto Centrale Sostentamento del Clero versa direttamente all’INPS i contributi pensionistici per i sacerdoti che sono nel Sistema del Sostentamento del Clero (compresi i sacerdoti Fidei Donum, dal 1 marzo 1996).
I sacerdoti secolari che non sono inseriti nel Sistema del Sostentamento del Clero, devono provvedere personalmente a versare i contributi obbligatori a loro carico. La responsabilità del versamento è in capo al sacerdote che in quanto iscritto all’INPS potrà essere chiamato ai versamenti obbligatori qualora mancanti.
L’iscrizione obbligatoria al Fondo Clero INPS ha inizio dalla data dell’ordinazione sacerdotale.
L’iscrizione obbligatoria cessa :
- dalla data di decorrenza della pensione;
- dal venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione (residenza in Italia);
- dalla data di cessazione, anche di fatto, del ministero presbiterale certificata dalla competente autorità ecclesiastica.
Prestazioni pensionistiche previste
1) La pensione di vecchiaia spetta:
- agli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni d’età da adeguarsi alla speranza di vita (dal 2013 era previsto un incremento di tre mesi e dal 2016 è previsto un incremento totale di 7 mesi ) con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
- a coloro che hanno raggiunto il 68° anno di età da adeguarsi alla speranza di vita (dal 2013 era previsto un incremento di tre mesi e dal 2016 è previsto un incremento totale di 7 mesi) con un requisito minimo contributivo pari a 20 anni
2) La pensione di invalidità spetta:
- agli assicurati con almeno 5 anni di iscrizione e di contribuzione al Fondo, che si trovino in stato di permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico e mentale (dichiarato anche dall’Ordinario diocesano)
- all’iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministero di culto che sia stato riconosciuto invalido e che abbia i requisiti di contribuzione. L’importo della pensione è pari al trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria
Conteggi della Pensione Fondo Clero nel Sistema di Sostentamento
La pensione erogata dal Fondo Clero non riduce la remunerazione dei sacerdoti nel sostentamento clero, ma bisogna precisare che:
- nel caso in cui l’iscritto al Fondo Clero sia titolare di un’altra pensione autonoma, la pensione Fondo Clero viene ridotta direttamente dall’INPS, nella misura di un terzo del relativo importo. I sacerdoti sono invitati ad inviare copia all’IDSC di ogni comunicazione ricevuta dall’INPS per meglio gestire favorevolmente gli importi computabili. Su disposizione della CEI, l’ICSC tiene conto dei due terzi della pensione diversa da quella del Fondo Clero al fine di determinare l’integrazione spettante al sacerdote. Per questo calcolo specifico, non vengono prese in considerazione le quote di pensione che derivano da contributi versati prima dell’ordinazione oppure da contribuzione volontaria.
- L’INPS, di prassi, applica una tassazione base sulla pensione del Fondo Clero, ignorando che il sacerdote sia titolare anche di una integrazione. Allo scopo di evitare il concentrarsi delle trattenute fiscali in fase di dichiarazione dei redditi, è consigliato ai sacerdoti di rivolgersi al Servizio pensioni, curato dall’IDSC in convenzione gratuita con le ACLI presso la Curia vescovile, per valutare se sia o meno conveniente chiedere preventivamente la revoca delle detrazioni fiscali, e che sia applicata l’aliquota di tassazione adeguata.
Annualmente o comunque ogniqualvolta si verificano delle variazioni, ai sacerdoti è fatto obbligo di informare l’IDSC di ogni reddito da pensione o altro reddito al fine di garantire il corretto calcolo dell’integrazione mensile spettante. In mancanza di adeguata e corretta documentazione, l’Istituto ha obbligo di sospendere in toto o in parte l’integrazione stessa, fino a che non vengano consegnati i documenti mancanti.
I sacerdoti quando sono titolari della Certificazione Unica di pensioni o di altre fonti di reddito, oltre all’integrazione dell’ICSC, sono obbligati alla compilazione del Modello 730. I suddetti Servizio pensioni e l’Ufficio consulenze fiscali sono a disposizione anche per le indicazioni contributive.
La Conferenza Episcopale Italiana e l’Istituto Centrale del Sostentamento del Clero chiedono la compilazione annuale da parte dell’Ordinario e la sottoscrizione da parte del sacerdote del Modello PO1, come previsto dalla legge 222/1985 art. 33 e Delibera CEI n.58, ai fini dell’aggiornamento della misura dell’integrazione mensile.
[1] L’Istituto Centrale provvede a segnalare ai sacerdoti la decorrenza del diritto a presentare la domanda di pensione. I documenti richiesti da consegnare per l’INPS sono: modulo di pensione; fotocopia del documento di identità; codice fiscale; fotocopia del codice IBAN; autocertificazione relativa ai dati anagrafici e alla residenza del sacerdote; modulo relativo ai redditi percepiti; dichiarazione dell’Ordinario diocesano. L’IDSC, una volta pervenuta la documentazione richiesta, inoltra la domanda al Patronato ACLI che si preoccupa di presentarla in via telematica, ed inviare la documentazione all’Inps Fondo Clero.
Aprile 2021